1. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese concernenti il trasferimento nel suo territorio di persone detenute e lo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta. Sono a carico della Parte richiedente anche le spese di cui al paragrafo 2 dell'Art. 8.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art16 · fonte del testo