1. Le spese sostenute nello Stato richiesto per l'esecuzione della domanda sono a carico di quello Stato. 2. Tuttavia, sono a carico dello Stato richiedente le spese relative al trasferimento di detenuti nel suo territorio, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio dello Stato richiesto, e le spese previste nel punto 2 dell'Articolo 10. Queste spese, quando sostenute nel territorio dello Stato richiesto, possono essere antic- ipate dallo stesso. 3. Se durante l'esecuzione della richiesta diviene evidente che sono necessarie spese di natura straordinaria per poter adempiere alla stessa, le Parti si consultano al fine di determinare i termini e le condizioni secondo i quali continuera' l'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art19 · fonte del testo