[1]fiscale dei locali consolari

[2]1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio o qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale. 2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresi':

  • a)ai contratti e agli atti relativi all'acquisto ed alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
  • b)all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare. 3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano:
  • a)alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, e' tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito in suo nome;
  • b)alle tasse dovute per la prestazione di servizi resi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art30 · fonte del testo