• 1)Lo Stato d'invio puo' rinunziare alle immunita' dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.
  • 2)La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunita' relativa all'esecuzione della decisione per la quale e' necessaria una distinta rinuncia.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art35 · fonte del testo