[1]ai privilegi ed immunita'

[2]Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro della sede consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dagli articoli 32, 33 e 34. La rinunzia deve essere sempre espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art35 · fonte del testo