[1]ai privilegi ed alle immunita'

[2]1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti agli articoli 20, 22 e 23. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art24 · fonte del testo