• 1)Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attivita' consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali e' stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
  • 2)L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunita' ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art42 · fonte del testo