Ciascuna Parte contraente accordera' alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse marittime dovuti a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art2 · fonte del testo