[1]CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

[3]Animati da uguale desiderio di sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini della presente convenzione:

  • a)per "nave della Parte contraente" s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;
  • b)per "membro di equipaggio della nave" s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art1 · fonte del testo