Ciascuno degli Stati contraenti accordera' alle navi dell'altro Stato il medesimo trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda l'accesso e l'uscita dai porti e la loro utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, per le merci e per i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie quali l'assegnazione del posto di ormeggio, di carico o di scarico. L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti ed alle tasse, portuali e marittimi, di ogni genere.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art5 · fonte del testo