Ciascuna Parte contraente accordera' nei porti nazionali alle navi dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento previsto per le navi nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci ed passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico. L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art4 · fonte del testo