Le controversie civili tra cittadini o persone giuridiche di una Parte contraente e cittadini o persone giuridiche dell'altra Parte contraente che si riferiscono alla loro attivita' di trasporto marittimo di merci e passeggeri, di carico e scarico, alla collisione di navi, al rimorchio, all'assistenza o al salvataggio, sono di competenza degli organi giurisdizionali della Parte contraente sul cui territorio il convenuto ha la residenza o e' domiciliato, anche elettivamente.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art13 · fonte del testo