Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la presente convenzione in materia di navigazione non si estendono:

  • a)al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca marittima;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' per gli sports nautici;
  • e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art15 · fonte del testo