Le Autorita' giudiziarie di una delle Parti Contraenti non eserciteranno la propria giurisdizione su alcuna controversia civile che abbia a sorgere tra il Capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente nel caso in cui le summenzionate controversie riguardino l'adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di arruolamento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art13 · fonte del testo