[1]Articolo IX

[2]Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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