1. Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' da considerarsi come rifiuto della proposta e costituisce una controproposta. 2. Tuttavia, la risposta ad una proposta che pur avendo i caratteri di un'accettazione, contenga degli elementi complementari o diversi senza alterare sostanzialmente i termini della proposta, e' considerata come accettazione, a meno che colui che ha fatto la proposta ne rilevi le differenze entro un breve termine. Ove a cio' non provveda, le condizioni del contratto saranno quelle della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art7 · fonte del testo