[1]Articolo X

[2]1. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi. 2. La denuncia avra' effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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