[1]Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e sara' tacitamente prorogato di anno in anno se non sara' stato denunciato sei mesi prima delle rispettive scadenze.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

[3]FATTO a Vienna, il 21 aprile 1967, in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, facendo entrambi i testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Adolfo MARESCA Per la Repubblica d'Austria Rudolf KRIPPL-REDLICH

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art15 · fonte del testo