(1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile. (2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art14 · fonte del testo