[1](1) La presente convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. (2) La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Roma, il 16 novembre 1971, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Presidente federale della Repubblica d'Austria Rudolf KIRCHSCHLAEGER Per il Presidente della Repubblica italiana Aldo MORO

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art16 · fonte del testo