[1]dell'Accordo

[2]1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. 2. L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica. 3. L'Accordo e' stipulato a tempo indeterminato. Esso potra' in qualsiasi momento essere denunciato, per iscritto e per via diplomatica, e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la denuncia. 4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto del presente Accordo.

[3]IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede.

[5]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art27 · fonte del testo