Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della gioventu' e dello sport. Esse favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento reciproco di manifestazioni sportive, nonche' di seminari e conferenze con la partecipazione di personalita' del mondo sportivo dei due Paesi.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art13 · fonte del testo