campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno: 11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura; 11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art11 · fonte del testo