due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'. Esse favoriranno altresi' l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonche' di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalita' del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art16 · fonte del testo