Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani. Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalita' del mondo sportivo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art16 · fonte del testo