[1], entrata in vigore e denunzia

[2]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del decimo anno della data della sua entrata in vigore.

[3]FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI

[4]Per la Repubblica socialista di Romania MANESCU

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art50 · fonte del testo