Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformita' delle leggi di quest'ultima.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art2 · fonte del testo