[1]- Composizione

[2]1 Ogni Parte puo' farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto. 2 Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non e' Parte alla presente Convenzione puo' essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunita' europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 22. 3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente puo' invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione: - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra; - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; - la Comunita' europea; - ogni organismo internazionale governativo; - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o piu' delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12; - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o piu' delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12. 4 Il Comitato permanente puo' scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art17 · fonte del testo