[1]transitorie

[2]1. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono, qualora lo desiderino, esercitare in seno al Comitato di esperti i diritti di cui godrebbero se fossero membri dell'Unione particolare. 2. Nei tre anni che seguono la scadenza del termine previsto nell'alinea 1, i Paesi di cui a detto alinea possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti e, se questi decide in tal senso, a quelle dei sottocomitati e gruppi di lavoro da esso istituiti. Durante questo triennio, essi possono presentare proposte di modificazioni della classificazione in virtu' dell'articolo 5.5) e ricevono notificazione delle decisioni e raccomandazioni del Comitato di esperti in virtu' dell'articolo 6.1). 3. Nei cinque anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Strasburgo il 24 marzo 1971.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art17 · fonte del testo