[1]- Notifiche

[2]Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunita' Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:

[3]a ogni firma;

[4]b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22; d ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore; e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25; g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

[5]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunita' Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art26 · fonte del testo