[1]- Istituzione e funzioni del Comitato permanente

[2]1 Ai fini della presente Convenzione, e' istituito un comitato permanente. 2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facolta' di: a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi; b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20; c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art16 · fonte del testo