Ai fini della presente Convenzione:

  • a)se una parte ha piu' domicili, il domicilio da prendersi in considerazione e' quello piu' strettamente connesso al contratto di vendita, in considerazione delle circostanze note alle parti o da esse previste all'atto della conclusione del contratto;
  • b)se una parte non ha domicilio, si terra' conto della sua residenza abituale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art8 · fonte del testo