• 1)Il rappresentato o l'intermediario da una parte e il terzo dall'altra parte sono vincolati dagli usi ai quali essi hanno acconsentito e dalle abitudini che si sono create fra di loro.
  • 2)Salvo accordo contrario, si ritiene che essi si siano tacitamente richiamati a qualsiasi uso di cui avevano o dovevano aver conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente diffuso e regolarmente osservato dalle parti nei rapporti di rappresentanza di tipo simile a quelli del settore commerciale in questione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art7 · fonte del testo