Ai fini della presente Convenzione:

  • a)se una parte ha piu' di una sede di affari, sara' considerata quella collegata piu' strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro rese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto;
  • b)se una parte non ha una sede di affari, si prendera' in considerazione la residenza abituale della parte.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art10 · fonte del testo