• 1)La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresentato e quello del terzo si trovano in Stati diversi, e se:
  • a)il domicilio dell'intermediario si trova in uno Stato contraente o
  • b)le norme del diritto internazionale privato impongono l'applicazione della legge di uno Stato contraente.
  • 2)Se, all'atto della conclusione del contratto, il terzo non conosce o non e' tenuto a conoscere la qualifica dell'intermediario, la Convenzione si applica solo se, oltre alle condizioni richieste al par. 1), l'intermediario e il terzo sono domiciliati in Stati diversi.
  • 3)Ne' la cittadinanza delle parti ne' il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto di Vendita saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art2 · fonte del testo