allorche' l'acquirente tarda a prendere consegna delle merci o non ne paga il prezzo, mentre il pagamento del prezzo e la consegna devono essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. Sara' autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art85 · fonte del testo