1. La parte che deve assicurare la conservazione delle merci in conformita' agli articoli 85 e 86 puo' venderle con ogni mezzo appropriato se l'altra parte ha eccessivamente ritardato nel prendere possesso delle merci o a riprenderle o pagarne il prezzo o le spese di conservazione, con riserva di notificare a detta altra parte, a condizioni ragionevoli, la sua intenzione di vendere. 2. allorche' le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che e' tenuta ad assicurare la conservazione delle merci conformemente agli articoli 85 e 86 deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle. Per quanto possibile, deve notificare all'altra parte la sua intenzione di vendere. 3. La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovra' corrispondere all'altra la cifra eccedente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art88 · fonte del testo