La presente Convenzione non disciplina le vendite:

  • a)di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
  • b)all'asta;
  • c)su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
  • d)di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
  • e)di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
  • f)di elettricita'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art2 · fonte del testo