La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda;

  • a)la validita' del contratto, di nessuna delle sue clausole, ne' degli usi;
  • b)gli effetti che il contratto puo' avere sulla proprieta' delle merci vendute.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art4 · fonte del testo