1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantita', qualita' e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:

  • a)sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
  • b)sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si e' affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
  • c)possiedono le qualita' di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
  • d)sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non e' responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformita' che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art35 · fonte del testo