Gli Organi competenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato. In tal caso, l'Organo competente che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto all'Organo competente dell'altra Parte i motivi del diniego.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-05-29;73~accordo-art7 · fonte del testo