[1]Parti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale. In tal caso la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego, specificandone i motivi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

[2]Margherita Boniver Makhoom Khusro Bakhtiar Sottosegretario di Stato Sottosegretario agli Affari Esteri agli Affari Esteri Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica islamica del Pakistan

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 8 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;71~accordo-art9 · fonte del testo