Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:

  • a)se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza;
  • b)se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale;
  • c)se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio;
  • d)se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art5 · fonte del testo