Ciascuna Parte Contraente puo' respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale. In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.

Testo vigente dal 13 agosto 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2014-08-01;113~accordo-art12 · fonte del testo