Ciascuna delle Parti puo' respingere la richiesta di assistenza di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere a repentaglio la sovranita' o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi, o se sia in conflitto con la propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art10 · fonte del testo