[1]par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4.

[2]par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:

  • a)stazioni di partenza e di destinazione;
  • b)itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
  • c)categoria del treno e classe;
  • d)prezzo del trasporto;
  • e)giorno d'inizio della validita';
  • f)durata della validita'.

[3]par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto.

[4]par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione.

[5]par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato.

[6]par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art5 · fonte del testo