[1]per le azioni di regresso par. 1. - Per tutte le azioni di regresso e' esclusivamente competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso.

[2]par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al par. 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art48 · fonte del testo