[1]contro le quali puo' essere esercitata l'azione giudiziaria par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma e' stata riscossa.

[2]par. 2.- Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro la ferrovia destinataria anche se questa non ha ricevuto il bagaglio.

[3]par. 3. - Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse.

[4]par. 4. - L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1 e 2, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art39 · fonte del testo