1. Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo beneficiano soltanto delle immunita' previste agli articoli 13 paragrafo 1 e 15 paragrafo 3 della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ad eccezione tuttavia di quelle del paragrafo 3 dell'articolo 15, non sono applicabili:

  • a)ai membri delle famiglie dei membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
  • b)ai membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
  • c)ai membri del personale di servizio o del personale privato che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitino una attivita' privata di carattere lucrativo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare, immotivamente, le funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art51 · fonte del testo