Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio dei loro equipaggi previste dalle leggi e regolamenti di detto Stato. Egli puo' ugualmente prestare assistenza agli aeromobili ed agli equipaggi suddetti. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli aeromobili di cui al precedente alinea, compatibilmente con le altre Convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art46 · fonte del testo